Agevolazioni sull’acquisto della prima casa
A inizio anno sono cambiati i requisiti, a livello d’imposta di registro e IVA, per l’acquisto della prima casa. Al ricorrere di particolari condizioni, è ora possibile acquistare una nuova abitazione, sfruttando le agevolazioni, anteriormente alla vendita della prima.
Per avvalersi delle agevolazioni fiscali a fronte dell’acquisto della prima casa (tra cui, imposta di registro al 2% e IVA al 4%), fino ad oggi era necessario soddisfare le seguenti condizioni:
a) l’immobile abitativo doveva sorgere nel comune in cui l’acquirente aveva la sua residenza o la trasferiva entro 18 mesi dalla stipula del contratto di compravendita, o dove aveva il luogo di lavoro;
b) l’acquirente non doveva possedere alloggi o parti di essi in tale comune;
c) l’acquirente non poteva essere, sull’intero territorio nazionale, proprietario, intestatario di diritto reali o nudo proprietario di un alloggio acquisito con l’agevolazione prevista per l’abitazione principale.
Inoltre, non poteva trattarsi di un’abitazione classificata come di “lusso” (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Novità della legge di stabilità 2016
A partire dal 1° gennaio di quest’anno, le condizioni citate in precedenza sono state integrate affinché i benefici fiscali spettino anche a chi, al momento dell’acquisto, è già proprietario di un appartamento acquisito con le facilitazioni previste per l’abitazione principale, a patto che la prima unità immobiliare venga venduta entro un anno dall’acquisto della nuova. Questa novità rappresenta una chiara agevolazione. Finora, infatti, l’acquirente di una nuova abitazione doveva aver venduto l’appartamento prima del nuovo acquisto per sfruttare i benefici fiscali, mentre ora non è più
necessario. Va tuttavia considerato che l’agevolazione non si applica qualora l’acquirente sia già proprietario di un alloggio acquistato senza le facilitazioni riservate alla prima casa, che sorge sul medesimo territorio comunale del secondo immobile.
Qualora l’abitazione acquistata per prima non venga ceduta entro un anno, l’agevolazione fiscale per la prima casa viene meno con effetto retroattivo. Ciò implica che devono essere versate le imposte sul contratto di compravendita, nonché gli interessi e una penale pari al 30%, calcolata sulla differenza rispetto alla minor imposta versata.