Cessione di crediti d’imposta
Come noto, i contribuenti che intendono eseguire determinati interventi edilizi (ad es. lavori di riqualificazione energetica) hanno diritto a un credito d’imposta, che ora possono cedere anche a terzi o utilizzare come sconto in fattura.
Foto: stock adobe
Il credito d’imposta, spettante a fronte di alcuni lavori di ristrutturazione edilizia, fino ad ora poteva essere utilizzato solo in sede di dichiarazione dei redditi, di regola nell’arco di 10 anni, portandolo in detrazione dall’imposta dovuta. Dallo scorso esercizio esiste la possibilità di cederlo anche a terzi, ad es. a banche, o di avvalersene sotto forma di sconto nella fattura di un fornitore. Questa opzione è valida per i seguenti lavori, eseguiti nel 2020 o nel 2021:
-
a) interventi di recupero su edifici abitativi (manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione)
-
b) lavori di riqualificazione energetica e interventi di edilizia energetica collegati al Superbonus 110%
-
c) sicurezza sismica
-
d) recupero o restauro delle facciate di edifici (bonus facciate)
-
e) installazione di impianti fotovoltaici
-
f) installazione di colonnine di carica per veicoli elettrici
Con la cessione del credito d’imposta o l’applicazione dello sconto in fattura, il contribuente gode immediatamente del beneficio finanziario, senza necessità di ripartirlo nell’arco di più anni.
APPLICAZIONE
La comunicazione relativa alla scelta di una delle due opzioni deve essere effettuata tramite un apposito prestampato dell’Agenzia delle Entrate, che va tramesso in via telematica entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello dell’effettivo esborso delle spese.
L’acquirente o il fornitore può far valere il credito d’imposta mediante compensazione nel modello F24, con la medesima ripartizione in rate annuali adottata dal contribuente per la detra-zione d’imposta in sede di dichiarazione (10 o 5 anni per il Superbonus). In alternativa, può cedere il credito d’imposta a terzi.
L’amministrazione finanziaria può eseguire controlli presso il contribuente in merito alla sussistenza dei requisiti e alla corretta individuazione dell’entità del credito d’imposta, mentre presso l’acquirente o il fornitore ne verificherà la corretta applicazione.