Ulteriore ampliamento del meccanismo d’inversione contabile
La legge di stabilità del 2015 ha ampliato il campo di applicazione del meccanismo d’inversione contabile anche ai servizi di pulizia e a determinati interventi agli immobili, nonché alla vendita di pallet in legno usati.
Il meccanismo d’inversione contabile è un particolare regime concernente l’applicazione dell’IVA tra imprese. Laddove di norma il versamento dell’IVA è a carico del fornitore del servizio, in questo caso l’obbligo viene trasferito al beneficiario della prestazione. Ne consegue che il fornitore emette una fattura senza addebito dell’IVA, il cui pagamento è quindi a cura del destinatario del servizio. Questa inversione dell’imposta ha lo scopo di evitare eventuali abusi e trova applicazione nel caso in cui vi sia un notevole rischio di evasione. L’adozione del cosiddetto “reverse charge” con inversione contabile è così possibile solo qualora anche l’acquirente sia un soggetto IVA. Tale meccanismo non è quindi applicabile alle persone fisiche o ai soggetti non IVA. Le nuove disposizioni hanno per oggetto fatture emesse a partire dal 01. 01. 2015.
Ambito di applicazione materiale
Le novità interessano servizi di pulizia, lavori di demolizione, installazioni d’impianti e opere di completamento di edifici. In sostanza, questi servizi rientrano nel campo di applicazione previsto solo qualora siano riferiti a immobili. Altri ambiti interessati dalla normativa sono diverse prestazioni fornite nel settore dell’energia, come la vendita di pallet in legno in seguito al loro primo utilizzo.
In pratica, c’è ancora una certa dose d’incertezza riguardo l’ambito di applicazione preciso della normativa. In una circolare emessa a fine marzo, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato tale questione cercando di gettare luce sull’argomento. Per stabilire se un determinato servizio è soggetto a inversione contabile, per ragioni di semplificazione, è quindi possibile fare riferimento ai codici di classificazione delle attività economiche “Ateco 2007”. Dall’applicazione delle nuove disposizioni sono escluse tra l’altro le microaziende agricole e le entità che applicano il regime forfetario previsto per le associazioni (Legge n. 398/91). Ciononostante, e malgrado i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, complice anche la complessità dei contratti, nel comparto edile si sono continuate a registrare difficoltà nell’applicazione delle nuove disposizioni.