Al via lo split payment per gli enti pubblici
All’inizio dell’anno è stata introdotta una nuova procedura per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a fronte delle vendite di beni e servizi nei confronti degli enti pubblici, con l’obiettivo di dare un nuovo giro di vite all’evasione fiscale.
Questo nuovo iter, chiamato “split payment”, prevede che gli enti pubblici non versino più l’IVA sull’acquisto di beni e servizi al fornitore, bensì all’amministrazione finanziaria, ovvero direttamente nelle casse dello Stato.
Soggetti interessati
A inizio di febbraio, l’Agenzia dell’Entrate ha chiarito con una circolare l’ambito di applicazione soggettivo. Ciò nonostante, per chi deve emettere una fattura, non è sempre facile capire se la controparte è un ente pubblico nei confronti del quale si applica lo split payment. L’Agenzia delle Entrate ha circoscritto tali soggetti in base alle seguenti caratteristiche:
- Stato e organi statali, anche qualora abbiano personalità giuridica, come le istituzioni scolastiche considerate amministrazioni pubbliche
- enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni) e relativi consorzi
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- istituti universitari, aziende sanitarie locali, enti ospedalieri
- enti pubblici di ricovero e cura a carattere prevalentemente scientifico
- enti pubblici di assistenza e beneficenza
- enti pubblici di previdenza (INPS e fondi pubblici di previdenza)
Soggetti esclusi
Non ha luogo lo split payment qualora si tratti di operazioni concluse nei confronti di enti previdenziali privati o privatizzati, aziende speciali, ordini professionali, istituti di ricerca, agenzie fiscali, autorità amministrative indipendenti (ad es. AGCOM), ACI o INAIL.
Dubbi
Nella circolare citata, l’Agenzia dell’Entrate rimanda all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) per dare ai fornitori, ma anche agli enti pubblici stessi, un aiuto pratico nell’identificazione dei soggetti nei confronti dei quali effettuare lo split payment (www.indicepa.gov.it). Purtroppo, anche da questa banca dati non emerge sempre chiaramente l’assoggettamento di un ente pubblico, motivo per cui, in caso di dubbio, si consiglia sempre di richiedere la posizione soggettiva attraverso un’autodichiarazione dell’ente stesso o di presentare una cosiddetta istanza d’interpello all’Agenzia delle Entrate.