Agevolazioni sull’acquisto della prima casa
A inizio anno, sono stati modificati i requisiti per accedere alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di chi è già proprietario e intende comprarne una nuova. Se, fino ad oggi, il precedente alloggio doveva essere alienato entro un anno dall’acquisto della nuova abitazione, da quest’anno tale periodo è stato esteso a due anni.
Dal 2015, anche chi è già proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale può sfruttare le agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa. In precedenza, il requisito era la vendita del primo alloggio entro un anno. Con l’attuale legge di bilancio, questo lasso di tempo è stato esteso a due anni, offrendo più tempo e flessibilità nella vendita della “vecchia” prima casa.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali a fronte dell’acquisto della prima casa (tra cui imposta di registro al 2% e IVA al 4%), devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a) l’edificio residenziale deve sorgere nel comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui la trasferisce entro 18 mesi dalla stipula del contratto di acquisto, o in cui ha la sede di lavoro;
b) l’acquirente non può essere proprietario, nello stesso comune, di un’altra abitazione o di parti di essa;
c) l’acquirente non può essere proprietario, titolare di diritti reali o nudo proprietario di un’abitazione che sorge su tutto il territorio nazionale e che ha acquistato sfruttando le agevolazioni per la prima casa;
d) l’alloggio non può essere classificato come abitazione di lusso (categorie catastali A/1, A/8 o A/9).
Le novità della legge di bilancio 2025
A partire dal 1° gennaio di quest’anno, i citati requisiti sono stati modificati in modo da consentire il beneficio delle agevolazioni fiscali anche a tutti coloro che, al momento dell’acquisto, erano già proprietari di un’abitazione che ha beneficiato delle medesime facilitazioni, a condizione che l’alloggio precedente venga alienato entro due anni dall’acquisto di quello nuovo.
Se la precedente prima casa non viene venduta entro tale lasso di tempo, tali agevolazioni vengono successivamente revocate e sono dovute sia le imposte sul contratto di acquisto sia gli interessi, oltre a una sanzione del 30% calcolata sulla differenza delle imposte pagate per difetto.